SEPARAZIONE E DIVORZIO
L'affidamento dei figli.
L'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all'importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò posto, per realizzare tali finalità , il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta, quindi, prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità , dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
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