SEPARAZIONE E DIVORZIO
Le condizioni per poter ottenere il divorzio.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (art. 3 L. 898/70), tra l’altro, nel caso in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
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