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IL CONTRATTO
L'eccezione di inadempimento.
L'eccezione di inadempimento è la facoltà concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art. 1460 c.c.).
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