RECUPERO CREDITI
La costituzione in mora del debitore
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento. L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se: 1. l'obbligazione deriva da fatto illecito; 2. il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere; 3. l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore. Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.
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