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RECUPERO CREDITI


L'assegno


Anche l'assegno bancario (R.D. n. 1736/33, art. 55) e l'assegno postale, al pari della cambiale, sono considerati titoli esecutivi.
In sostanza ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento dell'assegno dovrà essere intimato a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore.
Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

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