RECUPERO CREDITI
L'assegno
Anche l'assegno bancario (R.D. n. 1736/33, art. 55) e l'assegno postale, al pari della cambiale, sono considerati titoli esecutivi. In sostanza ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata. Il pagamento dell'assegno dovrà essere intimato a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
|