RECUPERO CREDITI
Il tasso degli interessi legali nel corso degli anni
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c., è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004. Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
Giorno di decorrenza (e provvedimento) Tasso
21 aprile 1942 (R.D. 262/42) 5.0 %
16 dicembre 1990 (L. 353/90) 10.0 %
1 gennaio 1997 (L. 662/96) 5.0 %
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) 2.5 %
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) 3.5 %
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) 3.0 %
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) 2.5 %
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo. In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231.
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