RISARCIMENTO DANNI
Il concorso di colpa.
Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto al secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova contraria che, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato.
Pertanto ciascun conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura .
La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art. 2054, opera solo nel caso di scontro tra veicoli, e si applica soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non permettano concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso.
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