LAVORO
Il licenziamento
L’art. 2118 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità . Il legislatore ha stabilito che il datore di lavoro può licenziare ad nutum (cioè senza alcuna motivazione) solo nei casi di giusta causa. In particolare per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., si intende quella che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, vale a dire neppure per il periodo di preavviso. Secondo la giurisprudenza la giusta causa di licenziamento è rilevabile dal giudice se viene accertata in concreto la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente, specie con riferimento alle particolari circostanze in cui è posta in essere, tale da essere idonea a minare in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente. Altra sentenza della Cassazione ha stabilito che il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti può essere dovuto sia ad inadempimenti contrattuali che a fatti extracontrattuali che possano influire sulla reputazione o sull’interesse dell’azienda.
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