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LAVORO


Diritti del lavoratore sindacalista


Purtroppo talvolta il datore di lavoro perseguita un lavoratore impegnato in un sindacato, adottando nei suoi confronti provvedimenti disciplinari anche per errori lievi che, se fossero stati commessi da un collega non impegnato sindacalmente, non avrebbero provocato alcuna reazione.
La cosa è tanto più grave se si pensa che, per somma di sanzioni anche lievi, si può giungere al licenziamento.
Ciò nonostante, il delegato sindacale non è tutelato, nei confronti del licenziamento, più di un normale lavoratore; tuttavia, egli ha un efficace strumento processuale in più.
Infatti, nel caso di licenziamento del delegato sindacale, oltre alla ordinaria causa promossa dal lavoratore direttamente interessato, è possibile percorrere una strada diversa, ossia il sindacato può promuovere un procedimento per la repressione della condotta antisindacale, ovvero del comportamento con cui il datore di lavoro impedisca, o limiti, l'esercizio della attività sindacale o del diritto di sciopero ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il sindacato potrebbe, per esempio, mettere in evidenza che il licenziamento del suo delegato costituisce una ritorsione del datore di lavoro contro l'attività sindacale profusa dal lavoratore.
Per esempio laddove di dimostri che mancanze analoghe a quelle contestate al lavoratore-sindacalista sono state commesse anche da altri colleghi, che non hanno riportato alcuna conseguenza, si potrebbe concludere che il licenziamento ha natura discriminatoria.
Detto percorso, tuttavia, richiede il soddisfacimento di due condizioni:
1. il diritto di promuovere l'azione spetta al sindacato e non al lavoratore;
2. la difficoltà di fornire la prova della propria ragione.
Tuttavia, questa stessa strada presenta il vantaggio di poter ottenere l'annullamento giudiziale del licenziamento, anche qualora questo sia stato inflitto, da un punto di vista meramente formale, del tutto legittimamente.
In ogni caso, il fatto di aver promosso una azione non preclude la proponibilità dell'altra.

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