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LAVORO


La prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso


Il licenziamento, che non sia sorretto da una giusta causa, deve essere intimato con il preavviso stabilito dal relativo contratto collettivo di categoria.
Durante il periodo di preavviso, di regola, il lavoratore deve continuare a prestare la sua attivit lavorativa: tuttavia il datore di lavoro può dispensare il lavoratore da tale obbligo corrispondendogli l'indennit sostitutiva, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
Nell'ipotesi di dispensa del lavoratore dall'obbligo di lavorare durante il preavviso il medesimo mantiene il proprio diritto alla retribuzione, senza dover prestare la propria attivit lavorativa.
Ovviamente, con la corresponsione della indennit sostitutiva del preavviso, il rapporto di lavoro viene immediatamente a cessare.
In ogni caso se, da un lato, il lavoratore non può, senza il consenso del datore di lavoro, pretendere di non effettuare la prestazione lavorativa, ricevendo in cambio l'indennit , dall'altro, il datore di lavoro non può, senza il consenso del lavoratore, pretendere che quest'ultimo non lavori, accontentandosi di ricevere l'indennit .
Più precisamente, se il datore di lavoro rinuncia al preavviso lavorato, il lavoratore non può unilateralmente pretendere di lavorare; tuttavia, può, se lo ritiene, fruire di tutti i benefici economici e normativi che gli sarebbero dovuti se lavorasse. A questo fine, è necessario comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio dissenso alla dispensa del preavviso lavorato, invitandolo a ricevere la propria prestazione lavorativa e avvertendolo che, in difetto, egli non liberato dagli obblighi che sarebbero derivati qualora fosse stata adempiuta la prestazione lavorativa durante il preavviso.

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