SUCCESSIONI
La capacita' a succedere
L'art. 462 c.c. stabilisce che, nell'ambito delle persone fisiche, sono capaci di succedere coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Possono, inoltre, ricevere per testamento i figli non concepiti di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore. Ci vale, tuttavia, soltanto per quanto attiene alla successione testamentaria, poich nell'ambito della successione legittima la capacit a succedere compete solo alle prime due categorie. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere poi solo per testamento, salvo il caso dello Stato a cui viene devoluta l'eredit in mancanza di altri successibili.
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