SUCCESSIONI
Il divieto di patti successori
L'art. 458 del codice civile stabilisce la nullita' dei cosiddetti patti successori, che possono essere sintetizzati in tre distinte fattispecie: i patti istitutivi sono convenzioni con cui il soggetto dispone della propria successione; i patti dispositivi sono invece i negozi con i quali taluno dispone a favore di terzi dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta; con i patti rinunciativi il soggetto rinunzia ai diritti successori che potranno spettargli una volta aperta la successione. Alla nullita' prevista dalla legge consegue quella degli acquisti che hanno titolo in tali patti, nonche' degli atti che ne costituiscono esecuzione, e detta nullita' colpisce in particolare la disposizione testamentaria. I motivi di tale divieto sono duplici: da un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di speculazione sull'eredita' di persona ancora vivente, in ottemperanza ad un'esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio immediato benche' inadeguato, mentre dall'altro si vuole preservare il principio dell'assoluta liberta' testamentaria dell'autore, con il conseguente divieto di limitare la facolta' di revoca del testamento fino al momento della morte.
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