SUCCESSIONI
L'indegnità a succedere
L'indegnità alla successione rappresenta lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per impedire ad un soggetto di succedere ad un altro a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto. L'indegnità viene considerata come sanzione civile per l'atto illecito posto in essere, ed operando quale causa di esclusione dalla successione spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice. I casi di indegnità sono riconducibili ad attentati alla persona fisica del testatore, attentati alla sua integrità morale ed alla libertà di testare, e vengono tassativamente elencati dall'art. 463 c.c., che qualifica indegno: a)chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; b)chi ha commesso, in danno di una tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; c)chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; d)chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l'ha impedita; e)chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; f)chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
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