SUCCESSIONI
Il testamento
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione della volontà del solo testatore, è personale, poiché quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa forma di rappresentanza alcuna, non è ricettizio ma è revocabile e formale, dovendo estrinsecarsi, a pena di nullità , in una delle forme previste dalla legge. Il testamento può essere ordinario o speciale: 1. nell'ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto; 2. mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali. Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice dovendo necessariamente essere scritto per intero, nonché datato e sottoscritto di mano del testatore. La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto. Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, fecendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso. Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione. Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dal'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie. Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato, l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno. Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell'atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale od assimilato in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest'ultimo, con un efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale. Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, dal sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.).
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