SUCCESSIONI
La pubblicazione del testamento
La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell'erede, ed ha altresì la funzione di renderne possibile l'esecuzione. Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico. Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora ciò non avvenga chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del circondario ove si è aperta la successione affinché sia fissato un termine per la suddetta presentazione. Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.). Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del testamento olografo (art. 621 c.c.).
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