INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE
L'interdizione
Si discute di interdizione in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermit di mente e sia cio incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdizione determina una situazione di incapacit legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.). La domanda per dichiarare l'interdizione pu essere chiesta solo da determinati soggetti. Con la sentenza che dichiara l'interdizione del soggetto viene disposta la nomina un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio. Gi nel corso del giudizio per dichiarare l'interdizione, il giudice, se lo ritiene opportuno, pu provvedere alla nomina di un tutore provvisorio.
|