INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE
L'istanza di interdizione o di inabilitazione
L'istanza per richiedere che venga dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione pu essere presentata dai seguenti soggetti: 1) il coniuge; 2)i parenti entro il quarto grado; 3)gli affini entro il secondo grado; 4)il tutore; 5)il curatore; 6)il Pubblico Ministero. Non pu pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. In qualsiasi momento, quando cessa la causa dellinterdizione o dellinabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza. La domanda per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione pu essere presentata dai medesimi soggetti sopraindicati. Il giudice tutelare deve comunque vigilare per riconoscere se la causa dellinterdizione o dellinabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero affinch presenti la domanda di revoca. Lautorit giudiziaria che, pur riconoscendo fondata listanza di revoca dellinterdizione, non crede che linfermo abbia riacquistato la piena capacit, pu revocare linterdizione e dichiarare inabilitato linfermo medesimo.
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