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LOCAZIONI


Gli obblighi del locatore


Il locatore deve, secondo quanto disposto dall'art. 1575 cod.civ.:
1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2. mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto;
3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola e ordinaria manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se al momento della consegna la cosa locata affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneit all'uso pattuito, il conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (cfr. art. 1578 c.c.).
Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

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