LOCAZIONI
Gli obblighi del conduttore
Il conduttore, ai sensi dell'art. 1587 c.c., deve: 1. prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per luso determinato nel contratto; 2. dare il corrispettivo nei termini convenuti. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (cfr. art. 1588 c.c.). altres responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, alluso o al godimento della cosa. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui lha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dalluso della cosa in conformit del contratto (cfr. art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetust. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennit per i miglioramenti apportati alla cosa locata (cfr. art. 1592 c.c.). Se per vi stato il consenso del locatore, questi tenuto a pagare unindennit corrispondente alla minor somma tra limporto della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennit, il valore dei miglioramenti pu compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore. Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ci possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse (cfr. art. 1593 c.c.). In tal caso questi deve pagare al conduttore unindennit pari alla minor somma tra limporto della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi tenuto a darne avviso al locatore (cfr. art. 1577 c.c.). Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
|