LOCAZIONI
La suddivisione delle spese tra il locatore ed il conduttore
L'art. 1576 c.c. prevede, come criterio generale, che il locatore (proprietario) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore (inquilino). In sostanza, le spese ordinarie sono a carico dell'inquilino, mentre il proprietario tenuto ad intervenire in caso di manutenzione straordinaria. La L. 392/78 prevede, in particolare, che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria nonch alla fornitura di altri servizi comuni. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entit, il locatore pu chiedere al conduttore che il canone venga integrato con un aumento dedotte le indennit e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
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